Ultimi aggiornamenti
- Trasporto merci pericolose, la direttiva 2008/68/Ce e il recepimento italiano
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(aggiornato: 2013-05-17) 
- Decisione Commissione Ue 2013/218/Ue
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Trasporto merci pericolose - Modifiche alla direttiva 2008/68/Ce
(aggiornato: 2013-05-17)
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/68/Ce
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Trasporto di merci pericolose
(aggiornato: 2013-05-17)
- Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 443/2009/Ce
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Emissioni di CO2 - Prestazione delle autovetture
(aggiornato: 2013-05-07)
- Regolamento Commissione Ue 1014/2010/Ue
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Immatricolazione di nuove autovetture - Emissioni CO2 - Monitoraggio e informazione
(aggiornato: 2013-05-03)
Quadro generale
Milano, marzo 2013
Introduzione
Il campo dei trasporti, in particolare di merci o sostanze pericolose, risulta comprensibilmente legato a doppio filo con la questione ambientale.
Dobbiamo innanzitutto precisare che alcuni provvedimenti, rilevanti e comunque legati al tema "trasporti", sono posizionati in altri settori tematici del sito: come esempio possiamo portare tutte le normative riguardanti l'inquinamento dell'aria causato dalla circolazione degli autoveicoli (riportate appunto in "Aria") o anche quelle che tutelano l'ambiente marino dal problema delle cosiddette "carrette del mare" (riportate in "Acque").
La nostra scelta redazionale è stata di focalizzare l'attenzione di questo settore sulla disciplina del trasporto di merci pericolose: via strada, via ferrovia, via mare e via aerea.
Il contesto internazionale
Il trasporto di merci, in seguito all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo di rapporti commerciali che fuoriescono dai confini nazionali, si è sempre più caratterizzato per la sua rilevanza a livello internazionale: naturale quindi che i primi impulsi a una regolamentazione del trasporto di merci pericolose siano stati avviati dall'Onu, il quale, dal 1957 e con cadenza biennale, ha emanato una serie di raccomandazioni (dal 1997 emanate come regolamenti tipo) sull'argomento.
Sulla loro base sono state successivamente emanate le regolamentazioni internazionali relative alle diverse modalità di trasporto: Adr (accordo internazionale sul trasporto merci pericolose su strada in Europa), Rid (trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose in Europa), Adn (accordo europeo sul trasporto di merci pericolose tramite vie navigabili interne), Icao Technical Instructions (per il trasporto aereo) e Imdg Code (Codice internazionale marittimo delle merci pericolose).
Partendo dal presupposto che, essendo tali differenti modi di trasporto strettamente connessi e comunque avendo spesso ad oggetto identiche categorie merceologiche, gli organismi internazionali hanno avviato un processo con lo scopo di armonizzare tali normative (ad esempio, stabilendo che per le modifiche riguardanti più modalità di trasporto vengano preventivamente discusse a livello di SottoComitato Esperti Onu).
All'interno di tale processo va sottolineato il programma mondiale finalizzato allo sviluppo di un sistema globale armonizzato (Ghs) di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (bisogna considerare che, finora, i sistemi di classificazione relativi ai differenti modi di trasporto si sono evoluti in maniera indipendente l'uno dall'altro).
La normativa internazionale è quindi fondamentale, anche in considerazione del fatto che, come avvenuto per l'Adr, sempre più essa regolamenterà non solo i trasporti che valichino frontiere, ma anche quelli "meramente" nazionali.
Per approfondire l'argomento segnaliamo il sito web della Divisione Trasporti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (costanti aggiornamenti sui regolamenti tipo Onu, sull'evoluzione di Adr, Adn e delle riunioni congiunte Adr/Rid/Adn):
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
Accordi e normative
Trasporto su strada
A livello europeo, tutto inizia con l'accordo Adr (Accord Dangereuses Route), firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e da allora periodicamente aggiornato da un Gruppo di Lavoro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (il WP15). L'ultima versione, vigente dal 1° gennaio 2005 (che sarà sostituita nel 2007), è presente nel nostro sito.
Tale accordo, ratificato dall'Italia con la legge 12 agosto 1962, n. 1839, è composto da 17 articoli e 2 allegati (allegato A "disposizioni sulle sostanze e sugli oggetti pericolosi" e allegato B "disposizioni sull'equipaggiamento e sulle modalità di trasporto").
Basandosi su di esso e con il fine di realizzare il mercato unico anche in questo settore, la Comunità europea ha reso obbligatoria, tramite la direttiva 94/55/Ce (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), l'applicazione dell'Adr anche ai trasporti nazionali interni, oltre che internazionali. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Dm 4 settembre 1996, successivamente abrogato (ad eccezione degli allegati) dal Dm 3 maggio 2001 (il quale recepisce la direttiva 2000/61/Ce, modificante la direttiva 94/55/Ce).
Attualmente, quindi, gli emendamenti biennali all'Adr vengono richiamati da direttive comunitarie cui seguono, nell'ordinamento italiano, 2 decreti ministeriali: il primo - di recepimento della direttiva comunitaria - che modifica gli allegati del Dm 4 settembre 1996, a cui segue il secondo, sempre del MinTrasporti, contenente la traduzione ufficiale dell'accordo Adr vigente (gli ultimi 2 Dm sono datati, rispettivamente, 2 agosto 2005 e 23 settembre 2005).
Da segnalare, infine, la direttiva 95/50/Ce, del 6 ottobre 1995, la quale organizza procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose: direttiva attuata in Italia con il Dm 3 marzo 1997.
Le preesistenti normative italiane rimangono quindi vigenti solo se conformi a tale regolamentazione, ed alcune sopravvivono in quanto discipline speciali per determinate sostanze pericolose, come, ad esempio:
- Rd 9 gennaio 1927, n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
- Dm 22 luglio 1930 Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti
- Rd 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Rd 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
- Dlgs 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
- Dlgs 2 gennaio 1997, n. 7 Recepimento della direttiva 93/15/Cee relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
- Dm 19 settembre 2002, n. 272 Regolamento di esecuzione del Dlgs 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/Cee relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
Trasporto ferroviario
Il Rid (Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dangereux), annesso 1 all'appendice B della Cotif (Convenzione internazionale per il trasporto della merci) ratificata in Italia con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, disciplina il trasporto ferroviario di merci pericolose in Europa.
Esso viene periodicamente aggiornato dal Comitato di Esperti del Rid istituito presso l'Octi (Ufficio centrale dei trasporti internazionali).
Previsto originariamente per il trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia, è stato esteso (similmente all'Adr) al traffico interno dalla direttiva 96/49/Ce, del 23 luglio 1996, attuata in Italia dal Dlgs 41/1999, recante "Attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia".
Trasporto via navigabile
Vie navigabili interne:
Nel maggio 2000 è stato firmato (ma non è ancora entrato in vigore) a Ginevra l'Adn (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways).
Trasporto marittimo:
In base alla convenzione Solas (convenzione internazionale per la sicurezza in mare) del 1974 spetta all'Imo (International Maritime Organization) stabilire le regole del trasporto marittimo di merci pericolose: a tal fine è stato creato il codice Imdg (International Maritime Dangerous Goods Code), reso obbligatorio per tutti i paesi (parti della convenzione Solas) a partire dal 1° gennaio 2004. L'Italia si adegua alle decisioni internazionali tramite una serie di decreti ministeriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Anche in questo settore la Comunità europea si è attivata, e tramite la direttiva 93/75/Ce del Consiglio (attuata in Italia dal Dpr 19 maggio 1997, n. 268), relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette verso porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, stabilisce che il carico di dette merci debba essere dichiarato conforme alle norme internazionali, precisa le informazioni che l'operatore deve fornire alle competenti autorità degli Stati membri prima che la nave salpi o approdi, nonché le misure da prendere in caso di incidente. Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/59/Ce.
La Comunità europea ha anche tentato di armonizzare le procedure di controllo, tramite la direttiva 94/57/Ce del Consiglio, del 22 novembre 1994, la quale stabilisce disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (attuata con il Dlgs 3 agosto 1998, n. 314), e la direttiva 95/21/Ce "Direttiva del Consiglio relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo", recepita in Italia dal Dm 432/2000, successivamente abrogato dal Dm 305/2003 (attuazione della direttiva 2001/106/Ce, modificante la sopranominata direttiva 95/21/Ce).
Trasporto aereo
Il trasporto aereo delle merci pericolose è disciplinato dalle norme Aia (Aerospace Industries Association) contenute nel manuale “Dgr - Dangerous Goods Regulation", il quale elenca i requisiti dall'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale, gestita dall'Icao (International Civil Aviation Organization). Le "istruzioni tecniche" dell'Icao (Ti - Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air) vengono aggiornate ogni due anni.
Per approfondire l'argomento, si veda il sito:
Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
Trasversale a 3 settori sopra delineati risulta essere la normativa dedicata alla figura professionale del "consulente" per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, delineata dalla direttiva 96/35/Ce e recepita in Italia dal Dlgs 40/2000.
Tale Dlgs stabilisce che le aziende che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su gomma, su ferro o su una via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, debba nominare presso la Motorizzazione civile di competenza il proprio Consulente, il quale deve possedere un certificato di abilitazione professionale, superando un apposito esame presso il Ministero dei trasporti (a tal proposito, si veda il Dm 6 giugno 2000).
Le imprese esenti dalla disciplina del suddetto Dlgs 40/2000 sono state stabilite con il Dm 4 luglio 2000.
Programma Marco Polo
Il "programma Marco Polo", avviato dalla Comunità europea tramite il regolamento (Ce) n. 1382/2003, è relativo ai problemi del trasporto in generale (quindi non solo di merci pericolose): si tratta di uno strumento finanziario con il quale si vuole ridurre la congestione stradale, anche tramite il finanziamento delle altre vie praticabili ed in particolare ferroviaria e navigazione.
Si tenta così di incoraggiare il trasferimento del trasporto di merci verso la ferrovia, la navigazione interna e, più recentemente, la navigazione marittima a corto raggio, partendo dal presupposto che gli ostacoli per le forme di trasporto diverse da quello stradale sono numerosi, ed (almeno in gran parte) non superabili dai singoli Stati autonomamente.
