Ultimi aggiornamenti
Normativa Vigente
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2012/18/Ue
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Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Cd. "Seveso ter" - Abrogazione della direttiva 96/82/Ce
(aggiornato: 2012-07-24)
Giurisprudenza
- Sentenza Tar Puglia 12 luglio 2012, n. 1254
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(aggiornato: 2012-09-13)

- Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 settembre 2011, causa C-53/10
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Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione - Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose
(aggiornato: 2011-09-20)
Commenti e Sintesi
- La nuova direttiva Seveso (cd. Seveso III)
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(aggiornato: 2012-07-26) 
- “Seveso III”, le novità in arrivo
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(aggiornato: 2011-12-16) 
Quadro generale
Milano, gennaio 2013
Nell'ambito della normativa ambientale il termine "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati, un incendio o un'esplosione che dia luogo ad un pericolo per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.
Il termine, utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, è nato in occasione dello sfortunato evento verificatosi il 10 luglio 1976 nel comune di Seveso (Italia) quando, a causa di un incidente, da un impianto industriale fuoriuscì diossina, una sostanza chimica altamente tossica e cancerogena che ha provocato gravi danni sugli uomini e sull'ambiente circostante.
In risposta a tale evento, infatti, la Comunità europea emanò, nel 1982, la direttiva 82/501/Cee (cd. "Direttiva Seveso") sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", direttiva trasposta nell'ordinamento nazionale con il Dpr 17 maggio 1988, n. 175.
La disciplina è stata poi aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cosiddetta "Seveso bis", che ha sostituito la precedente 82/601/Cee), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (mediante la direttiva 2003/105/Ce, ed il regolamento 1882/2003/Ce) con l'estensione ad industrie estrattive e discariche di rifiuti sterili delle procedure di controllo previste dalla "Seveso bis"; e prevedendo inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.
Sia la direttiva 96/82/Ce sia la direttiva 2003/105/Ce sono state recepite in Italia con il Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel corso del 2012, l'Unione europea ha emanato la direttiva 2012/18/Ue (cd. Seveso ter) che ha abrogato la direttiva 96/62/Ce a partire dal 1° giugno 2015, data dalla quale saranno operative le previsioni della nuova direttiva.
In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente; il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio impianti, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.
