Milano, 9 luglio 2012

Gestione illecita rifiuti, reato permanente se soggetto non si conforma a prescrizioni Pa

(Lavinia Basso)

Nel caso in cui il reato consista nell’inosservanza delle modalità con le quali deve essere svolta un’attività di gestione rifiuti e la stessa sia proseguita anche dopo l’accertamento di tale inosservanza da parte dell'organo di controllo, il reato è da ritenersi permanente.

 

Secondo Cassazione 18 giugno 2012, n. 24100, inoltre, la permanenza si ha, oltre che nel caso di mancato rispetto delle modalità prescirtte per lo svolgimento di un’attività, anche ogniqualvolta vi sia stata la mancata realizzazione di un’opera che sia stata prescritta come condizione pe rlo svolgimento dell’attività autorizzata.

 

Nel caso di specie, è stato ritenuto colpevole del reato di gestione illecita dei rifiuti (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006) un soggetto che aveva omesso di realizzare la barriera di protezione ambientale, da realizzarsi con alberi e siepi sempreverdi, per separare e rendere meno visibile l’attività di gestione medesima.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 18 giugno 2012, n. 24100

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Autorizzazione - Prescrizioni -  Realizzazione interventi richiesti - Necessità - Mancata realizzazione - Permanenza del reato - Sussiste

Copyright © Copyright riservato - riproduzione vietata - Edizioni Ambiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248