Milano, 24 aprile 2012

Consulta: ok a Pas per impianti a biogas, ma per tutti

(Francesco Petrucci)

Il Dlgs 28/2011 ha previsto la possibilità per le Regioni di dettare una procedura abilitativa semplificata (Pas) per impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW, ma senza discriminazioni tra soggetti beneficiari.

 

Lo ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 20 aprile 2012, n. 99 cassando le norme della Regione Sardegna (articolo 17, comma 9 Lr 12/2011) che avevano previsto l'estensione della procedura abilitativa semplificata (procedimento più semplice dell'Autorizzazione unica) per impianti a biogas e biometano sotto 1 MW di potenza operanti in regime di "filiera corta", ma solo se realizzati da imprenditori agricoli o imprese agricole.

 

Secondo la Corte, il Dlgs 28/2011 consente alle Regioni di prevedere procedure autorizzative più semplici per determinati impianti a fonti rinnovabili (purché di potenza inferiore a 1 MW) per favorire lo sviluppo di impianti di piccole dimensioni vietando al contempo restrizioni soggettive all'accesso alle procedure. Sicché la norma sarda, prevedendo l'accesso alla procedura solo a soggetti determinati ha violato un principio generale non derogabile della norma nazionale in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

documenti di riferimento
Dlgs 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Sentenza Corte Costituzionale 20 aprile 2012, n. 99

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Procedura semplificata - Normativa regionale - Accesso alla procedura solo a determinati soggetti - Illegittimità costituzionale

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