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Quando un automobilista decide di sostituire una o più gomme del proprio veicolo, va in un'officina meccanica o in un altro luogo purché attrezzato per il ricambio dei pneumatici. I centri dove può avvenire la sostituzione sono definiti genericamente "gommisti", ed è proprio al gommista che spetta il compito di valutare se il pneumatico usato sia ancora reimpiegabile o ricostruibile.
Se non ci sono possibilità di riutilizzo, il gommista "si disfa" della gomma usata – rendendola così un rifiuto – e la conferisce al sistema di raccolta autorizzato per avviarla al recupero.
Da questo punto di vista, quindi, il gommista è un produttore di rifiuti: la sua attività rientra nella definizione generale stabilita all'articolo 183 del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006) che così recita: "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti".
L'attività di ricambio può essere svolta in una struttura artigianale o industriale. In un caso e nell'altro il rifiuto prodotto – cioè il pneumatico fuori uso – è un rifiuto speciale, in base a quanto stabilito alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice ambientale.
È sempre bene tenere presente la differenza tra "produttore del pneumatico" e "produttore del pneumatico fuori uso", già evidenziata nella sezione "Produttori/Importatori".
| In base ai dati contenuti nel rapporto "L'Italia del riciclo 2011", realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Fise Unire (Unione Nazionale Imprese Recupero), sul territorio nazionale sono circa 30mila i punti di generazione di Pfu derivanti dalla sostituzione dei pneumatici (tra gommisti, autofficine e stazioni di servizio), che nel 2010 hanno prodotto più di 380mila tonnellate di pneumatici fuori uso. |
Il ruolo di Ecopneus
Dal 7 settembre 2011 – cioè nel rispetto delle scadenze previste dal Dm 82/2011 – è divenuto operativo il sistema di raccolta e gestione dei Pfu realizzato a livello nazionale dalla società consortile Ecopneus.
Pertanto da quella data tutti gli operatori che effettuano sostituzione di pneumatici possono beneficiare – se ne fanno richiesta – del servizio di prelievo gratuito dei Pfu che Ecopneus effettua in tutte le regioni italiane.
Per usufruire del servizio il gommista deve registrarsi nell'apposita pagina all'interno del sito Ecopneus (link) e deve rispettare tutte le modalità indicate nel Regolamento per il prelievo dei Pfu (quantitativi minimi di ritiro, modalità di messa a disposizione dei Pfu, sistema di rendicontazione, ecc.).
Una volta registrato, il gommista, ogni qualvolta raggiunge i quantitativi minimi di ritiro, può effettuare la richiesta di prelievo, che verrà realizzata da Ecopneus nell'arco di pochi giorni.
Gli adempimenti del gommista
Il gommista dunque, in quanto produttore/detentore dei Pfu, è tenuto a tutti gli obblighi e gli adempimenti che le norme in materia prevedono per questi soggetti.
Ne facciamo un breve riepilogo, con riferimento particolare alle problematiche di movimentazione e tracciabilità dei rifiuti, che oggi presentano una fase di transizione normativa piuttosto complessa e delicata.
Il Dlgs 152/2006 declina la responsabilità del produttore al suo articolo 188. La nuova versione di tale articolo (ai sensi dell'articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010), però, entrerà in vigore solo dopo l'operatività del Sistri, il nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti. Tale operatività, come risaputo, è stata recentemente "sospesa" dal Dl 83/2012, cd. "Dl Crescita". Continua quindi a vigere il sistema dettato dalla versione dell'articolo 188 nella versione precedente a quella prevista dal Dlgs 205/2010. I principi di fondo, comunque, non cambiano. |
In quanto produttore e detentore di rifiuti, il Gommista ha l'onere di garantire il corretto recupero o smaltimento dei Pfu, che può essere assolto attraverso l'autosmaltimento, il conferimento dei Pfu a soggetti terzi autorizzati o al servizio pubblico di raccolta (previa apposita convenzione), oppure attraverso l'esportazione degli stessi nel rispetto della disciplina apposita (regolamento 1013/2006).
Con la consegna al servizio pubblico di raccolta la responsabilità del produttore/detentore per la corretta gestione dei rifiuti viene esclusa immediatamente, mentre nel caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati per il recupero e lo smaltimento tale responsabilità viene esclusa solo a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto il formulario di trasporto dei rifiuti (cioè il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di smaltimento o recupero), controfirmato e data in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data del conferimento.
Nel caso in cui il produttore non riceva la quarta copia entro i tre mesi, il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti impone allo stesso l'obbligo di denunciare il fatto alla Provincia, adempimento che rappresenta il punto-cardine per l'esclusione della responsabilità da parte del produttore/detentore.
Fino a quando il Sistri non sarà operativo, il Gommista dovrà inoltre continuare a tenere il registro di carico e scarico (articolo 190 del Dlgs 152/2006), documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. A tal fine, l'annotazione effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formulario, dal quale deve essere desunte tutte le informazioni da riportare nel registro.
È bene sottolineare il fatto che il produttore dei rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi, a qualunque titolo, della sua responsabilità. A tal fine è d'uopo raccomandare a tali soggetti di esercitare la massima prudenza e diligenza nell'accertare il possesso delle abilitazione necessarie e le qualità professionali del trasportatore.
Il sistema della responsabilità non cambierà con l'entrata in vigore del Sistri, quando la scheda movimentazione Sistri sostituirà il formulario e il registro cronologico Sistri sostituirà il registro di carico e scarico. Il produttore/detentore conserverà comunque l'onere (almeno di vigilanza) circa il buon esito del viaggio dei rifiuti, che potrà essere assolto attraverso la ricezione via email della comunicazione da parte dell'impianto destinatario della accettazione dei rifiuti.
Il deposito temporaneo
Cosa può fare il produttore di rifiuti quando deve raccogliere, mettere a deposito e organizzare i rifiuti da lui stesso prodotti, per avviarli a recupero o a smaltimento?
Il Codice ambientale prevede in questo caso una "formula semplificata", che consente al produttore di effettuare queste operazioni senza sottostare agli obblighi più gravosi che le norme vigenti prescrivono a chi gestisce i rifiuti in modo professionale (i cosiddetti "gestori"). Questa formula semplificata è il deposito temporaneo, cioè "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" (articolo 183,comma 1, lettera bb) del Dlgs 152/2006).
Lo stesso comma provvede a fornire le condizioni alle quali è sottoposto il deposito temporaneo, come le modalità di raggruppamento e le regole da seguire per lo stoccaggio.
Detta poi precisi limiti temporali e quantitativi, in base ai quali il produttore di rifiuti non pericolosi viene lasciato libero di decidere se:
a) avviare i rifiuti a recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di rifiuti accumulata nel frattempo;
b) avviare i rifiuti a recupero quando il deposito raggiunge complessivamente i 30 mc, e comunque almeno una volta l'anno (anche quando i 30 mc non vengano raggiunti).
Il deposito temporaneo rappresenta un "regime derogatorio", una sorta di opzione offerta al produttore dei rifiuti (e non un obbligo) a cui viene consentito di non avere bisogno delle autorizzazioni e degli iter tipici della gestione dei rifiuti per stoccare i rifiuti che produce, se rispetta le prescrizioni dettate dall'articolo 183. Il deposito temporaneo non esonera naturalmente dalla corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Per far questo il deposito temporaneo non viene considerato una operazione di "gestione" dei rifiuti dalla disciplina, a differenza della "messa in riserva" e del "deposito preliminare" che i gestori di rifiuti possono effettuare solo previa autorizzazione, per poi avviarli rispettivamente a recupero e a smaltimento.
Bisogna fare attenzione perché nel caso di violazione delle regole previste per il deposito temporaneo, può verificarsi il reato di deposito incontrollato o abbandono, sanzionato anche penalmente dal Dlgs 152/2006 (articolo 256, comma 2), o di discarica abusiva quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante (articolo 256, comma 3).
Il Sistri
I gommisti "generatori" di Pfu in quanto soggetti produttori di rifiuti non pericolosi possono essere obbligati o avere la facoltà di iscriversi al Sistri, il sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti istituito dal MinAmbiente alla fine del 2009, la cui operatività — come già accennato — è stata però recentemente sospesa dal "Dl Crescita" del Governo (Dl 83/2012) unitamente ad ogni adempimenti informatico collegato al nuovo sistema.
In attesa delle future decisioni di Governo e Parlamento che dovranno comunque arrivare entro il 30 giugno 2013, si riassume brevemente la disciplina del Sistri.
Sono obbligate ad iscriversi al Sistri le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (se artigiane o industriali naturalmente).
Le imprese già in attività con più di 50 dipendenti avrebbero dovuto iscriversi al sistema entro il 30 marzo 2010, mentre quello con più di 10 dipendenti ma meno di 50 avrebbero dovuto iscriversi entro il 29 aprile 2010. Le imprese di nuova costituzione devono iscriversi al Sistri prima di dare avvio all'attività. |
I produttori di rifiuti non pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti non sono invece obbligati a iscriversi al Sistri, ma possono decidere di aderire al sistema facoltativamente.
Al fine di poter rispettare gli oneri previsti dal nuovo sistema "informatico" di controllo, gli operatori devono utilizzare l'apposita chiavetta Usb per l'accesso in sicurezza al Sistri (dispositivo Usb), che serve per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.
I Gommisti che decidono di aderire al Sistri oppure sono obbligati ad iscriversi ma producono un massimo di 20 tonnellate all'anno di Pfu possono delegare alle associazioni imprenditoriali gli adempimenti previsti dal nuovo sistema (si tratta della cd. "modalità semplificata").
Per aderire al Sistri gli operatori devono versare un contributo annuale Sistri, che per i produttori di rifiuti non pericolosi varia in base al numero dei dipendenti:
a) 60 euro (fino a 10 dipendenti);
b) 90 euro (da 11 a 50);
c) 150 euro (da 51 a 250);
d) 250 euro (da 251 a 500);
e) 400 euro (più di 500 dipendenti).
Con l'entrata in vigore operativa del Sistri scatterà anche la nuova versione dell'articolo 188, comma 2, del Dlgs 152/2006 il quale prevede che, al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (Ce) n.1013/2006 sulle spedizioni extrafrontalierie di rifiuti, la responsabilità del produttore che sia iscritto ed abbia adempiuto agli obblighi del Sistri è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
E i gommisti che decidono di non aderire al Sistri?
Una volta diventato operativo il Sistri, i gommisti che hanno fino a dieci dipendenti e che decideranno di non aderire allo stesso dovranno comunicare i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto dei rifiuti, che è tenuto a compilare la scheda Movimentazione Sistri (l'equivalente dell'attuale formulario per il trasporto dei rifiuti) anche nella sezione del produttore del rifiuto.
Per attestare l'assolvimento della propria responsabilità, il Gommista dovrà ricevere la scheda Sistri completa dal gestore dell'impianto di recupero, documento che dovrà poi essere conservato per 5 anni.
Rimane naturalmente fermo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.
I produttori di rifiuti non pericolosi possono comunque sostituire i registri di carico e scarico con i seguenti registri, scritture e documentazioni contabili (cd. "registri sostitutivi"):
— registri Iva di acquisto e vendite;
— scritture ausiliarie di magazzino;
— altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni legislative.
Oltre ad essere conformi alla normativa Iva, le scritture "sostitutive" devono essere integrate con numero e data del formulario e contenere obbligatoriamente determinati elementi (data di produzione o presa in carico e scarico del rifiuto, numero progressivo della registrazione, data di effettuazione del movimento).



